Dopo quasi quattro anni, l’Italia si conforma alla normativa comunitaria e attua pienamente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "San Domenico Vetraria" (causa 94/19). Questo è stato realizzato inizialmente con l'abrogazione della norma nazionale che escludeva dall'applicazione dell'IVA i prestiti e i distacchi di personale a fronte del solo rimborso dei costi senza mark-up (vedi art. 8, c. 35, legge 11 marzo 1988, n. 67) e, più recentemente, con la pubblicazione della circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti operativi sulle nuove disposizioni.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2025
L’articolo 16-ter del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (“decreto Salva-infrazioni”) stabilisce che, per i contratti di distacco o prestito di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, non si applichi più la precedente esclusione dall’IVA per i rimborsi del mero costo.
Da tale data, il distacco o prestito di personale è considerato un servizio soggetto a IVA, anche se copre solo i costi senza alcun park-up, purché siano soddisfatti i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali della normativa IVA.
La norma fa comunque salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data, sia in conformità alla citata sentenza “San Domenico da Vetraria”, sia secondo l’art. 8, c. 35.
Principali chiarimenti della Circolare
Il 16 maggio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E, che fornisce i primi chiarimenti in materia di distacco di personale a seguito delle novità normative introdotte dal decreto Salva-infrazioni. Di seguito, i punti salienti:
Ambito soggettivo
L’operazione è imponibile se il distaccante è soggetto passivo IVA (impresa, lavoratore autonomo, ente non commerciale che svolge attività d’impresa). Se il distacco avviene nell’ambito di attività istituzionali di enti non commerciali, l’operazione resta fuori campo IVA.
Ambito oggettivo
Il distacco o prestito di personale è considerato una prestazione di servizi "a titolo oneroso" se esiste un nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento di un corrispettivo, anche nel caso in cui questo sia pari al solo rimborso dei costi. La presenza o meno di un mark-up non è rilevante.
La Circolare chiarisce che, nel caso di “distacchi gratuiti”, vale a dire quando il distacco del personale avviene senza un corrispettivo specifico o senza il rimborso, anche parziale, del costo del personale distaccato, l'operazione è da considerarsi fuori campo IVA perché in assenza di corrispettivo non può essere qualificata come prestazione di servizi a titolo oneroso.
Ambito territoriale
La territorialità segue le regole generali IVA per le prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter DPR 633/1972), con l’eccezione dei distacchi verso committenti non soggetti passivi extra-UE, per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 7-septies, c. 1, lett. e), DPR 633/1972.
Altre fattispecie: Codatorialità e Avvalimento
La circolare tratta anche il distacco di personale nei casi di "codatorialità" (rapporti tra imprese che sottoscrivono un contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5) e dell’ “avvalimento” (contratti disciplinati nel Codice dei contratti pubblici). Nel primo caso, se vi è una mera ripartizione pro-quota dei costi tra co-datori, non si configura una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA. Mentre per il secondo, si precisa che, tra gli elementi essenziali di cui all’art. 104 del Codice dei contratti pubblici, il contratto di avvalimento deve essere normalmente a titolo oneroso, salvo nei casi in cui l’avvalimento risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria avvalsa. Pertanto, l’operazione se effettuata a titolo oneroso costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, sempreché ricorrano anche gli altri requisiti IVA.
Implicazioni operative
Le imprese e gli enti che effettuano distacchi o prestiti di personale dovranno adeguare i processi amministrativi e contrattuali, applicando l'IVA anche in caso di semplice rimborso dei costi, salvo eccezioni specifiche come sopra indicato. Sarà necessario prestare attenzione alla corretta determinazione della base imponibile e alla gestione della fatturazione. |
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